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Riammissione alla Rottamazione-quater: procedure e conseguenze fiscali

L’Agenzia delle entrate-Riscossione analizza le procedure e le implicazioni legate alla domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 1 maggio 2025).

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater”, l’Agenzia delle entrate-Riscossione rende noto che, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito della stessa:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Un aspetto significativo è che il contribuente non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi inclusi nella domanda di riammissione, nonché degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

 

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

 

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione ai soggetti interessati, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento in base al numero di rate selezionato nella domanda. Le somme dovute saranno soggette a un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, e il nuovo importo complessivo terrà conto di eventuali pagamenti effettuati anche dopo la decadenza del piano agevolativo originario.

Diarie INAIL per gli assicurati invitati fuori residenza: aggiornati gli importi

Dal 1° aprile 2025 sono aggiornati i valori sulla base dell’indice dei prezzi di consumo (INAIL, circolare 29 aprile 2025, n. 28).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato per il 2025 il trattamento economico riservato agli assicurati invitati fuori residenza presso gli uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche.

L’aggiornamento delle diarie è avvenuto, con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL del 26 marzo 2025, n. 42,
parzialmente rettificata con la delibera del 17 aprile 2025, n. 77, sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2024 e la media annua del 2023 (0,8%).

Gli importi risultanti dall’aggiornamento che decorre dal 1° aprile 2025 sono così fissati:

8,98 euro per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,91 euro);
17,99 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 17,85 euro);
35,10 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 34,82 euro). 

L’INAIL informa anche che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi dovuti a decorrere dal 1° aprile 2025.

CIPL Edilizia Piccola Industria (Confapi) Novara: definito l’EVR per il 2025

Le Parti hanno stabilito gli importi per il periodo di riferimento 1° marzo 2025 – 31 marzo 2026

Il 24 aprile è stato sottoscritto da Unionedile Novara e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea- Cgil Novara il verbale di accordo che stabilisce l’EVR da corrispondere per il periodo 1° marzo 2025 – 31 marzo 2026 nella provincia di Novara.

Le Parti, una volta verificatori gli indicatori definito dal CIPL del 21 maggio 2024, hanno fissato l’importo dell’EVR nella misura del 4% dei minimi contrattuali in vigore nella misura del 100%.

 
Livello Minimo aprile 2025   E.V.R. 4% 
2.175,96 87,04
1.958,36 78,33
1.631,98 65,28
1.523,17 60,93
1.414,38 56,58
1.272,94 50,92
1.087,99 43,52
 
Livello Minimo aprile 2025  E.V.R. 4%
1.523,17 0,35220
1.414,38 0,32705
1.272,94 0,29434
1.087,99 0,25156