FIS e Fondo e di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la riduzione contributiva

Illustrata le agevolazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025 e dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024 (INPS, circolare 20 gennaio 2025, n. 5).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025 dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative e contabili.

In particolare, con i decreti interministeriali citati, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al quanto prescritto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, hanno disposto, sempre con la medesima decorrenza, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Il FIS

Le previsioni del D.Lgs n. 148/2015 (articolo 29, comma 8-bis) e dell’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Il Fondo per le attività professionali

Il già menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Infine, la circolare in argomento include le indicazioni per la riduzione del contributo addizionale nei casi di CIGO, CIGS e CIGD, le modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale e le istruzioni operative relative alle agevolazioni sopra descritte.

CCNL Telecomunicazioni: le OO.SS. proclamano sciopero contro la disdetta del contratto

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil reclamano il riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo

Le Segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno proclamato sciopero per la giornata del 3 febbraio per contrastare la decisione di alcune aziende di disdire il contratto delle Telecomunicazioni per applicare un nuovo contratto sottoscritto lo scorso dicembre, da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentative.
Per i Sindacati la scelta potrebbe impattare su circa 6000 dipendenti, suddivisi in una ventina di aziende che operano su diverse regioni del territorio nazionale, più altri lavoratori con contratti di collaborazione.  
A differenza del contratto delle Telecomunicazioni, affermano le Segreterie nazionali, nel nuovo contratto Assocontact/Cisal sono previste riduzioni dei permessi, nonchè aumenti salariali che non prendono in considerazione la vacanza contrattuale di 2 anni (2023 e 2024) e che prevedono per il prossimo triennio (2025-2027) aumenti di circa 60,00 euro. 
Per tal motivo Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno proclamato uno sciopero, con presidio sotto il Ministero del Lavoro, per sollecitare l’impegno assunto lo scorso anno relativamente al riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo. 

CIPL Agricoltura Operai Cosenza: sottoscritto in rinnovo con aumenti retributivi del 6%

Il rinnovo prevede aumenti dal 1° gennaio 2025 per gli operai agricoli e florovivaisti

Le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le Parti datoriali di Confagricoltura, Cia e Coldiretti provinciali hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2024 e ha scadenza al 31 dicembre 2027; mentre, gli effetti economici si riferiscono al primo biennio di validità, demandando al rinnovo contrattuale di categoria gli effetti economici relativi al secondo biennio di validità. 
Tra le novità si segnalano aumenti retributivi provinciali a partire dal 1° gennaio 2025, riportati nella tabella di seguito. 

OTI Enti ed istituti di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola
Area Livello Qualifica Retribuzione in vigore Aumento CPL 6% Totale
1 7 Spec. Super 1.772,43 euro 106,35 euro 1.878,78 euro
6 Specializzato 1.675,57 euro 100,53 euro 1.776,10 euro
2 5 Qualificato 1.453,06 euro 87,18 euro 1.540,24 euro
3 4 Comune 1.375,49 euro 82,53 euro 1.458,02 euro

 

OTD Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 6 Spec. Super 9,48 0,57 10,05 3,06 13,11 0,87
5 Specializzato 8,96 0,54 9,50 2,89 12,39 0,82
2 4 Qualificato 7,97 0,48 8,45 2,57 11,02 0,73
3 3 Ex comune 7,38 0,44 7,82 2,38 10,20 0,67
2 Comune 6,74 0,40 7,14 2,17 9,31 0,62
1 Op. raccolta 5,70 0,34 6,04 1,84 7,88 0,52
OTI Agricoltura salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione giugno 2023 Aumento CPL 6% Retribuzione 1.1.2025
1 6 Spec. Super 1.603,04 96,18 1.699,22
5 Specializzato 1.514,08 90,84 1.604,92
2 4 Qualificato 1.349,30 80,96 1.430,26
3 3 Ex comune 1.245,52 74,73 1.320,25
2 Comune 1.137,41 68,24 1.205,65
1 Op. raccolta 964,40 57,86 1.022,26
OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025 3° elemento 30,44% Totale  TFR 8,63%
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14 3,09 13,23 0,88
B Specializzato 8,77 0,53 9,30 2,83 12,13 0,80
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91 2,71 11,62 0,77
D Qualificato 8,21 0,49 8,70 2,65 11,35 0,75
3 E Comune 7,25 0,44 7,69 2,34 10,03 0,67
OTI Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione  Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 1.635,94 98,16 1.734,10
B Specializzato 1.497,09 89,83 1.586,91
2 C Qualificato Super 1.437,84 86,27 1.524,11
D Qualificato 1.363,49 81,81 1.445,30
3 E Comune 1.239,36 74,36 1.313,72
OTD Florovivaisti salari contrattuali
Area Livello Qualifica Retribuzione oraria Aumento CPL 6% Retribuzione oraria 1.1.2025
1 A Spec. Super 9,57 0,57 10,14
B Specializzato 8,77 0,53 9,30
2 C Qualificato Super 8,41 0,50 8,91
D Qualificato 8,21 0,49 8,70
3 E Comune 7,25 0,44 7,69