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Patto di famiglia: chiarimenti in merito alla tassazione delle “attribuzioni compensative”

Arrivano chiarimenti dal Fisco in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle cosiddette “attribuzioni compensative” che, in base all’articolo 768-quater, secondo comma, del codice civile, inserito tra le disposizioni normative relative al patto di famiglia, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie è tenuto a liquidare in favore del legittimario non assegnatario (Agenzia delle entrate, risoluzione 14 febbraio 2025, n. 12).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

 

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

 

In termini di imposte indirette, il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) stabilisce che i trasferimenti effettuati tramite patti di famiglia non sono soggetti a imposta, a condizione che gli aventi causa continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Tuttavia, il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dai benefici fiscali e l’applicazione dell’imposta ordinaria, accompagnata da sanzioni e interessi di mora.

Le circolari del 22 gennaio 2008, n. 3/E e del 29 maggio 2013, n. 18/E hanno chiarito che l’agevolazione si applica esclusivamente ai trasferimenti effettuati tramite il patto di famiglia e non alle attribuzioni di somme di denaro o beni da parte dell’assegnatario. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle successioni e donazioni.

 

La giurisprudenza ha evoluto la propria interpretazione riguardo al patto di famiglia. La Corte di Cassazione, con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32823, ha stabilito che il patto è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda sia per la corresponsione della somma compensativa ai legittimari non assegnatari. In una successiva sentenza del 2020, la Corte ha ribadito che la liquidazione operata dall’assegnatario deve essere considerata come una liberalità nei confronti dei legittimari non assegnatari, applicando le aliquote e le franchigie relative al rapporto di parentela.

 

Pertanto, in considerazione del riportato orientamento di legittimità, l’Agenzia precisa che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

CCNL Elettrici: siglato il rinnovo

Previsto un aumento complessivo pari a 312,00 euro sul parametro medio

In data 11 febbraio è stata sottoscritta da Enel S.p.A., G.S.E. S.p.A. Sogin S.p.A., Terna S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil l’ipotesi di rinnovo del CCNL del18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico, triennio 2025-2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento complessivo nel triennio di 312,00 euro.
L’aumento medio sui minimi (TEM) prevede 290,00 euro distribuiti in 4 tranches:
– dal 1° aprile 2025 aumento di 90,00 euro;
– dal 1° aprile 2026 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° aprile 2027 aumento di 65,00 euro; 
– dal 1° ottobre 2027 aumento di 70,00 euro
Il montante complessivo è di 6928,00 euro.
Previsti, inoltre, 15,00 euro erogati per 14 mensilità per la produttività.
Definito, infine, un incremento sul welfare contrattuale di 7,00 euro.
A livello normativo, la novità più rilevante è sulla riduzione dell’orario di lavoro in quanto viene prevista la possibilità di usufruire, a decorrere dal 2025, di 3 mezze giornate in più (24, 31 dicembre e 2 novembre).
Ai fini della maturazione delle ferie è ampliata la definizione di neo assunto (da 6 a 3 anni) per usufruire delle ferie aggiuntive (da 20 a 24).

L’indennità per i lavoratori dei call center 2025

Emanato il Decreto ministeriale n. 45/2025 per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito dei dipendenti del settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 febbraio 2025).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45/2025 che prevede l’attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center è stato emanato: ne da notizia proprio il Ministero sul suo sito istituzionale.

Infatti, l’articolo 1, comma 195 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) prevedeva il rifinanziamento dell’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

I destinatari

Il trattamento spetta ai lavoratori di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.

Campo di applicazione

L’indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse a una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell’attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.

Sul sito del Ministero sono riportate le indicazioni sulle modalità di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento da parte dell’azienda.