CCNL Gas: approvata la piattaforma

I sindacati chiedono un aumento sui salari di 315,00 euro complessivi

Il 16 gennaio è stata approvata da  Filctem-Cigil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL del settore Gas e Acqua, scaduto il 31 dicembre scorso, che interessa 45mila addetti in circa 600 aziende.
La richiesta economica avanzata dalle tre organizzazioni sindacali è di 315,00 euro complessivi sul parametro di riferimento per il triennio 2025-2027.
Dal punto di vista normativo, invece, i sindacati chiedono la riduzione dell’orario di lavoro a 38 ore settimanali, al fine di garantire al lavoratore una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti nel settore i sindacati puntano su un consolidamento delle attività interne ed una riduzione delle esternalizzazioni.
La piattaforma verrà inviata alle associazioni datoriali di categoria Utilitalia, Proxigas, Assogas, Anfida, al fine di iniziare quanto prima la trattativa di rinnovo, alla luce anche dell’intesa raggiunta sull’aggiornamento del sistema classificatorio.

Rimpatriati: la disapplicazione della disoccupazione

Dal 1° gennaio è stata inibita la possibilità di presentare le domande da parte del cittadino e degli istituti di patronato (INPS, messaggio 17 gennaio 2025, n. 184).

In considerazione dell’articolo 1, comma 187 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) che ha disposto la disapplicazione della Legge n. 402/1975, l’INPS ha inibito la possibilità di presentare le domande di disoccupazione, nella relativa procedura, da parte del cittadino e degli istituti di patronato, riguardanti le cessazioni di lavoro dei lavoratori rimpatriati  intervenute dal 1° gennaio 2025.

La Legge n. 402/1975 è, infatti, la normativa che ha istituito la prestazione di disoccupazione per questa tipologia di lavoratori.

Peraltro, le strutture territoriali dell’INPS non dovranno porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Invece, per quanto riguarda le domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

Autoliquidazione 2024-2025: il tasso per il pagamento in rate

Indicati anche i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare (INAIL, nota 14 gennaio 2025, n. 370).

In considerazione del fatto che il Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso
medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41%, da utilizzare ai sensi dell’articolo 44, comma 3 del D.P.R. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione, l’INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025.

Tali coefficienti, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di
pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione, sono:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2025 17 febbraio 2025 0
16 maggio 2025 16 maggio 2025 0,00822137
16 agosto 2025 20 agosto 2025 0,01681644
16 novembre 2025 17 novembre 2025 0,02541151