Esenzione IVA e finanziamento della misura agevolativa “Resto al Sud”

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA per i corsi erogati da ditta individuale (Agenzia delle entrate – Risposta 06 novembre 2025, n. 287).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede – come noto – l’esenzione dall’IVA:

– per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale…» (c.d. requisito oggettivo)

– quando sono «…, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)» (c.d. requisito soggettivo).

Con riferimento al requisito soggettivo, la ratio della norma è quella di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico (cfr. risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005; risposta a interpello n. 750 del 2021).

A tal riguardo, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E precisa altresì che, con il venir meno della procedura della ”presa d’atto”, ”gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ”riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente, in quanto sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).

Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA. L’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall’ente’.

Nel caso di specie sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate, l’ente erogatore finanzia non uno specifico progetto didattico, formativo e/o educativo bensì un’iniziativa imprenditoriale a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. Dal provvedimento di concessione allegato emerge, infatti, che l’Istante è beneficiario degli incentivi previsti dalla misura agevolativa ”Resto al Sud”, disciplinata in primis dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e dal relativo regolamento attuativo. Si tratta – si ricorda – di una misura finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni dello Stato italiano, previo riscontro del possesso da parte del richiedente di determinati requisiti e condizioni.

Appare evidente, dunque, che la misura incentivante ”Resto al Sud” è volta a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, previa valutazione della meritevolezza e della sostenibilità economico-finanziaria della stessa, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti da parte dell’Istante. Nella fattispecie in esame, in sostanza, l’approvazione e il finanziamento da parte dell’ente erogatore non attengono ”alla specifica attività didattica e formativa posta in essere” dal Contribuente, bensì alla ”complessiva attività” che quest’ultimo intende avviare con le agevolazioni di ”Resto al Sud”, previa valutazione della ”bontà” della stessa dal punto di vista imprenditoriale.

I finanziamenti quindi che l’Istante ottiene dall’ente erogatore non possono essere considerati alla stregua di un ”riconoscimento per atto concludente” nei termini chiariti e pertanto, mancando il c.d. requisito soggettivo, non sussistono, nel caso di specie, le condizioni per beneficiare del regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

Risorse dall’INAIL per la formazione dei lavoratori e dei RLS

Nel Decreto sicurezza sul lavoro sono previsti interventi per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 (D.L.  31 ottobre 2025, n. 159).

L’articolo 5 del Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025) stabilisce che l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, trasferisca 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale.

Si tratta di risorse stanziate nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022.

Inoltre, l’importato citato servirà anche al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Iniziative di formazione per prevenire gli infortuni

L’INAIL dovrà promuovere anche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.

Peraltro, l’Istituto promuoverà campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Invece, per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

Il fascicolo elettronico del lavoratore

 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione citate dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore viene considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi prescritti dal decreto in commento.

CCNL Metalmeccanica Industria: previsti prossimi incontri per la trattativa di rinnovo

Previsto nelle giornate del 13 e 14 novembre il prosieguo della negoziazione

Con un comunicato stampa rilasciato il 31 ottobre 2025, le Sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm informano che durante l’ultimo incontro son stati registrati alcuni avanzamenti sul piano normativo.

Invero, sono state constate delle aperture in materia di salute e sicurezza, come la previsione di un sistema di segnalazioni in tutte le aziende degli elementi di criticità e pericolo, in caso di infortuni la previsione di un apposito incontro di analisi tra RSPP e RLS e il ricorso al break formativo come modalità prioritaria nei casi di infortuni.

Inoltre, si è discusso circa:

– l’aumento delle ore di formazione per gli RLS;

– implementazione delle casistiche nell’ambito del diritto soggettivo alla formazione;

– rafforzamento del diritto di informazione per le RSU;

– miglioramenti in materia di patologie gravi e diritti per i lavoratori immigrati.

La trattativa di rinnovo proseguirà nelle giornate del 13 e 14 novembre prossimo, affrontando tematiche quali mercato del lavoro, appalti, orari e salari