Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del TCF opzionale

È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, n. 164, il decreto 9 luglio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riconosce ai contribuenti – privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo – la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il decreto stabilisce le modalità applicative delle disposizioni relative all’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015, che riguarda il regime opzionale di adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale regime è pensato per i contribuenti che, pur non possedendo i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del medesimo decreto legislativo, desiderano comunque adottare un tale sistema.

 

I contribuenti che non soddisfano i requisiti per l’adesione al regime di adempimento collaborativo (disciplinato dagli articoli 3-7 del D.Lgs. n. 128/2015) possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

 

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle entrate con la modalità prevista dall’articolo 4 del decreto: in via telematica, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito istituzionale.

 

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

  • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
  • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione;
  • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, includendo quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’esercizio dell’opzione implica l’impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Tale sistema deve essere certificato da professionisti indipendenti, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento.
La certificazione deve essere coerente con le linee guida stabilite.

In caso di modifiche significative al sistema che richiedano un complessivo aggiornamento, deve essere prodotta una nuova certificazione.
È, inoltre, necessario che il sistema di controllo del rischio fiscale sia predisposto e certificato con data certa, anteriormente alla comunicazione dell’opzione.

 

L’opzione produce effetti a partire dal periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Per gli effetti delle istanze di interpello, si applicano le disposizioni previste per il regime di adempimento collaborativo.
Viene riconosciuto il beneficio sanzionatorio. Tuttavia, in caso di riscontro dell’inosservanza dei doveri di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015, il contribuente perde i benefici sanzionatori previsti per il periodo d’imposta in cui sono venuti meno i requisiti.
L’esercizio dell’opzione è irrevocabile e ha una durata di due periodi d’imposta. Al termine di tale periodo, il regime si considera tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta, salvo revoca espressa. I soggetti che hanno esercitato l’opzione possono impedire il tacito rinnovo comunicando la revoca espressa all’Agenzia delle entrate prima della scadenza del termine.

Ebinter Toscana: per i lavoratori rinnovata la campagna “il buono che ti meriti”

A disposizione dei lavoratori voucher fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 

Anche quest’anno l’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana ha rinnovato la campagna “Il Buono che meriti”. I destinatari sono le lavoratrici ed i lavoratori della regione, occupati nel commercio e nei servizi.

La somma a disposizione è di 550.000,00 euro; una somma rilevante e totalmente dedicata a sostenere il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l’erogazione di voucher ai dipendenti fino a 1.200,00 euro, da spendere entro il 28 febbraio 2026 nel circuito delle attività commerciali che fanno riferimento all’Ente Bilaterale del Terziario della Toscana.

I lavoratori, entro un tempo massimo di 72 ore dalla richiesta, otterranno i voucher immediatamente spendibili nelle attività commerciali. In generale “Il Buono che meriti”, afferma il Presidente dell’Ente, è un contributo al reddito unico in Italia che sostiene sia i dipendenti delle imprese, sia la rete commerciale toscana.

L’adesione è gratuita ed il nome del negozio sarà inserito in una lista suddivisa per provincia e per categoria merceologica, in modo da rendere più semplice la selezione ai possessori di voucher. Il commerciante non dovrà fare altro che scansionare il voucher, presentato dalla lavoratrice e/o dal lavoratore in formato digitale o cartaceo, tramite l’App “Buoni Spesa”, disponibile per sistemi iOS e Android. 

Entro il mese successivo all’acquisto, l’Ente bonificherà all’impresa il valore dei buoni accettati. Ogni negozio disponibile ad accettare i voucher come forma di pagamento sarà riconoscibile grazie alla presenza del logo “Il Buono che meriti”.

Indicazioni operative per i controlli nei locali chiusi e seminterrati

Fornite ulteriori precisazioni su definizioni, Comunicazione in deroga e attività di vigilanza (INL; nota 8 luglio 2025, n. 5945).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo la recente circolare n. 811/2025, torna sul tema dei controlli dei locali chiusi o seminterrati, fornendo precisazioni e indicazioni operative.

In particolare, l’INL in materia di definizioni di locale interrato e seminterrato rileva che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Inoltre, l’Ispettorato rappresenta il fatto che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga.

Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi.

La totalità delle comunicazioni pervenute potrà essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della nota INL n. 811/2025 (verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, ecc.).

Infine, la nota in argomento elenca una serie di casi che potrebbero verificarsi qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.