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MEF: chiarimenti sui crediti d’imposta “non spettanti” e “inesistenti”

È stato pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze l’atto di indirizzo 1° luglio 2025, n. 18, concernente la definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante, al fine di superare ambiguità interpretative e armonizzare l’applicazione delle sanzioni.

L’atto nasce dalla delega al Governo, contenuta nell’articolo 20, comma 1, lettera a), n. 5, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, per introdurre una più rigorosa distinzione tra crediti d’imposta indebitamente utilizzati (non spettanti) e quelli inesistenti, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali.

 

L’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 87/2024 ha già introdotto nuove definizioni di “non spettanti” e “inesistenti” per superare le ambiguità interpretative e applicative derivanti dalla ripetizione o contraddizione delle norme.
Nonostante gli interventi legislativi, l’uso in compensazione di crediti “inesistenti” o “non spettanti” ha creato notevoli criticità, come evidenziato anche dalle Sezioni Unite civili della Cassazione.

Credito inesistente
È il credito che deriva da rappresentazioni fraudolente, falsificazioni o artifici. Si basa su operazioni che sono oggettivamente inesistenti o simulate, o che non hanno i requisiti essenziali per la loro nascita. La Cassazione lo ha definito come quello che manca di elementi costitutivi oggettivi e strutturali o la cui operazione sottostante è totalmente inesistente.

Credito non spettante
È il credito utilizzato in violazione delle disposizioni di legge. Non deriva da rappresentazioni fraudolente. Si riferisce a casi in cui il contribuente non possiede i requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla norma che disciplina il credito, o quando il credito è calcolato in modo errato o utilizzato oltre i limiti temporali o quantitativi stabiliti.

Regime sanzionatorio
Le sanzioni applicate variano significativamente tra le due tipologie:

  • per i crediti inesistenti, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Se l’ammontare supera i 50.000 euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • per i crediti non spettanti, la sanzione amministrativa è del 30% del credito utilizzato.

L’articolo 13, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, relativo all’indebita compensazione, prevede una sanzione del 100% del credito indebitamente compensato. La sua applicazione ha generato ambiguità interpretative, poiché la sua definizione di “non spettante” tendeva a includere errori oggettivi, avvicinandola al concetto di “inesistente”.

L’atto di indirizzo supera queste criticità e armonizzare le definizioni, sottolineando l’importanza della “rappresentazione fraudolenta” come elemento distintivo fondamentale tra le due categorie.

Esistono casi di crediti “non spettanti” che, pur non rispettando appieno i requisiti, non sono assoggettati a sanzioni amministrative. Questo si verifica quando le operazioni sottostanti sono effettive e non c’è intento fraudolento, ma ci sono stati errori o difformità interpretative.
Un esempio citato è il credito d’imposta ricerca e sviluppo, dove il progetto esiste ma si riscontrano errori di calcolo.

L’articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022 ha introdotto la possibilità di certificare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. Tale certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, può attestare l’effettiva esecuzione degli investimenti e la sussistenza dei requisiti, generando un effetto presuntivo di regolarità, prevenendo contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (anche se può essere messa in discussione se basata su violazioni o incongruenze gravi).
La certificazione può essere richiesta anche dopo l’effettuazione dell’investimento e non esclude la possibilità di censura o di contestazione se basata su verbali di constatazione in cui il contribuente non ha collaborato.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confapi: calendarizzati 3 incontri per la ripresa della trattativa

Riprende il confronto tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. partendo proprio dalla piattaforma sindacale

Il 2 luglio scorso si è tenuto l’incontro tra Unionmeccanica-Confapi e le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per la ripresa della trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.

 

Il confronto sul contratto, scaduto nel dicembre scorso, era proseguito fino al 17 marzo, quando si è registrata la battuta d’arresto dovuta alle risposte della Parte datoriale ritenute insufficienti dai sindacati, in merito ai contenuti della piattaforma. A questo sono seguiti scioperi e mobilitazioni che hanno portato alla ripresa del tavolo di trattativa.

 

A tal proposito, i prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 15, 21 e 28 luglio. 

CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto dell’incontro per rinnovo 

Prosegue il confronto tra Aran e Flc-Cgil su scuola, università, ricerca

Il 26 giugno 2025, come da comunicato della Flc-Cgil, si è svolto il 5° meeting tra Aran e le OO.SS. per il rinnovo del contratto di settore per il triennio 2022-2024.

 

Nel corso dell’incontro, i temi affrontati sono stati quelli relativi alle relazioni sindacali, al rafforzamento della contrattazione integrativa e al benessere dei lavoratori; mentre, per il settore Università e Ricerca ci si è soffermati anche su ferie, permessi e malattie, a seguito delle modifiche avanzate dall’Aran.

 

Per quanto concerne la Scuola si è evidenziata la necessità di estendere, a livello di Istituto, i compensi per i coordinatori di classe e altre funzioni collegiali; oltre all’indennità di disagio per il personale docente e Ata che opera su più sedi e all’indennità di responsabilità per i docenti accompagnatori in viaggi di istruzione. A livello nazionale, è necessaria l’inclusione, nella contrattazione, dei criteri per i passaggi verticali e le posizioni economiche del personale Ata.

Per quanto concerne l’Università, la richiesta ha riguardato l’inserimento del regolamento sul diritto allo studio tra le materie di contrattazione. È stato, inoltre, sollevato il problema della lentezza del processo autorizzativo delle sequenze contrattuali relative alle aziende ospedaliere universitarie e alla figura del tecnologo. L’Aran ha dato riscontro a questa richiesta confermando di avere sollecitato gli organismi di controllo. Per Università, Ricerca e AFAM è stata ripresentata la richiesta di spostare la materia della mobilità alla contrattazione integrativa nazionale.

Per quanto concerne la Ricerca, la Flc-Cgil chiede la definizione di tempi certi per il processo autorizzativo dei contratti integrativi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Funzione Pubblica. Accolto positivamente il riferimento alla possibilità di usufruire del buono pasto nelle giornate di lavoro agile e l’inserimento tra le materie di informazione dei dati sull’utilizzo delle risorse dei fondi dell’importo erogato e del numero di lavoratori coinvolti. Infine, per le ferie, è stata chiesta maggiore flessibilità nella programmazione per il personale tecnico-amministrativo e chiarimenti sul contenuto dell’articolo 59 del CCNL del 21 febbraio 2002.

Infine, per quanto concerne AFAM è stato valutato positivamente l’utilizzo delle risorse dei fondi, con dettaglio su importo e numero di lavoratori. Per i ricercatori e il personale docente è stato richiesto l’inserimento, nella contrattazione, dei criteri di accesso e delle tempistiche per il passaggio tra tempo pieno e tempo definito e viceversa.

 

A chiusura dell’incontro, viene sottolineata l’importanza delle risorse economiche e la necessità di riconoscere ai lavoratori le loro spettanze in riferimento alla perdita di potere d’acquisto subita nel triennio implicato. Il prossimo incontro è atteso per la prossima settimana.