Premi, forfetario e IRAP: l’Agenzia delle entrate fa chiarezza per i lavoratori sportivi

Sono pervenuti quesiti all’Agenzia delle entrate sull’applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Agenzia delle entrate, risposta 30 settembre 2025, n. 14).

In particolare, l’ente pubblico istante ha posto quesiti sui seguenti argomenti:

  • ritenuta sui compensi da lavoro autonomo, chiedendo se, per i compensi corrisposti a un lavoratore sportivo dell’area del dilettantismo con contratto di lavoro autonomo, la ritenuta di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 debba essere applicata solo agli importi che eccedono la somma di 15.000 euro;
  • soglia di non imponibilità e regime forfetario, chiedendo come si applica la soglia di non imponibilità di 15.000 euro per i lavoratori sportivi che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale e occasionale, e per coloro che accedono al cosiddetto regime forfetario;
  • accesso al regime forfetario per il 2024, chiedendo come debbano essere valutate le cause ostative di accesso al regime forfetario per un lavoratore sportivo autonomo che intende applicare tale regime a partire dal periodo d’imposta 2024;
  • disciplina dei premi, chiedendo chiarimenti su quattro punti specifici:
        ◦ se i “premi di risultato” previsti nei contratti di lavoro sportivo debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
        ◦ qual è la rilevanza reddituale dei premi corrisposti direttamente alla “società sportiva” di appartenenza del lavoratore;
        ◦ qual è il regime di tassazione dei premi erogati dalle Federazioni sportive ai lavoratori sportivi dell’area del professionismo quando vengono convocati nelle rappresentative nazionali;
        ◦ Se le ritenute operate sui premi debbano essere certificate dall’ente erogatore (con la Certificazione Unica) o se debbano essere esclusivamente riportate nel modello 770;
  • disciplina ai fini IRAP, riguardo alla non rilevanza ai fini IRAP dei singoli compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.

In risposta, l’Agenzia delle entrate fornisce una dettagliata analisi del quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Viene stabilita una definizione precisa di lavoratore sportivo, identificandolo come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e altre figure tesserate che esercitano un’attività sportiva a fronte di un corrispettivo. La norma sottolinea che questa qualifica si applica indipendentemente dal settore in cui opera, sia esso professionistico o dilettantistico. Vengono però escluse da questa categoria le mansioni di carattere puramente amministrativo-gestionale e le prestazioni fornite da professionisti iscritti ad albi esterni all’ordinamento sportivo, come medici o avvocati.
Una volta definito l’ambito soggettivo, la riforma chiarisce che l’attività di lavoro sportivo può costituire l’oggetto di diverse tipologie di rapporto contrattuale. A seconda dei presupposti, può infatti configurarsi come un rapporto di lavoro subordinato, un rapporto di lavoro autonomo, oppure una collaborazione coordinata e continuativa.
Nei settori professionistici, la legge presume che il lavoro prestato da un atleta come attività principale e continuativa sia oggetto di un contratto di lavoro subordinato. Nell’area del dilettantismo, invece, si presume che il rapporto sia una collaborazione coordinata e continuativa a due condizioni: che la durata delle prestazioni non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo per le manifestazioni) e che le prestazioni siano coordinate tecnicamente secondo i regolamenti delle federazioni o degli enti di promozione sportiva.
Questo nuovo inquadramento contrattuale ha un impatto diretto sulla qualificazione fiscale dei redditi. La modifica più significativa è l’abrogazione della norma che inquadrava i compensi sportivi dilettantistici tra i “redditi diversi”. Di conseguenza, i redditi derivanti dal lavoro sportivo vengono ora tassati secondo la categoria corrispondente al rapporto di lavoro specifico: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, o redditi di lavoro autonomo.
Inoltre viene chiarito che, anche per il periodo d’imposta 2023, i redditi da lavoro autonomo sportivo sono da considerarsi a tutti gli effetti redditi professionali, il cui imponibile va determinato secondo le regole ordinarie previste dall’articolo 54 del TUIR.

 

Risposte ai singoli quesiti
Risposta al quesito 1: la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, D.P.R. n. 600/1973) si applica solo sulla parte dei compensi che eccede la soglia di 15.000 euro annui. Per beneficiare di questa esenzione, il lavoratore sportivo deve rilasciare al committente, all’atto di ogni pagamento, un’autocertificazione che attesti l’ammontare totale dei compensi percepiti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche. Il sostituto d’imposta (es. l’ASD) applicherà la ritenuta solo se, sulla base dell’autocertificazione, il nuovo compenso comporta il superamento della soglia complessiva di 15.000 euro.
Risposta a quesito 2: per i lavoratori sportivi autonomi nell’area del dilettantismo, la base imponibile è costituita solo dai compensi che eccedono i 15.000 euro. Per coloro che applicano il regime forfetario il coefficiente di redditività si applica solo sull’importo dei compensi che eccede i 15.000 euro. Tuttavia, ai fini della verifica del limite massimo di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime (attualmente 85.000 euro), si deve considerare l’intero ammontare dei compensi percepiti, inclusa la quota esente di 15.000 euro.
Risposta a quesito 3: ai fini della verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfetario nel 2024, rilevano unicamente i rapporti di lavoro sportivo, come definiti dal d.lgs. n. 36/2021, attivati nel 2023. Non sono rilevanti, invece, i compensi percepiti prima del 1° luglio 2023, che erano qualificati come “redditi diversi”, anche se erogati dallo stesso soggetto con cui si instaura un nuovo rapporto nel 2024.
Risposta a quesito 4: le somme qualificate come “premi di risultato” nei contratti di lavoro sportivo non rientrano nella disciplina dell’art. 36, comma 6-quater. Essi costituiscono una parte variabile della retribuzione e sono tassati secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza (lavoro dipendente o autonomo).
I premi corrisposti direttamente all’ente sportivo di appartenenza, e non al singolo atleta o tecnico, sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma.
La disciplina dei premi con ritenuta a titolo d’imposta del 20% si applica anche alle somme corrisposte dalle Federazioni ad atleti e tecnici che operano nel professionismo quando vengono convocati per le squadre nazionali. Questo perché l’attività svolta in tale contesto è considerata rientrante nell’area del dilettantismo.
Le somme soggette a ritenuta a titolo d’imposta non sono soggette all’obbligo di Certificazione Unica (CU). Devono però essere indicate nel modello dichiarativo 770 del sostituto d’imposta.
Risposta a quesito 5: l’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che i singoli compensi per co.co.co. nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla base imponibile IRAP. Non si tratta di una franchigia, pertanto: se un singolo compenso è inferiore a 85.000 euro, è totalmente escluso dalla base imponibile IRAP dell’ente erogante; se un singolo compenso è pari o superiore a 85.000 euro, esso concorre per intero alla determinazione della base imponibile IRAP.

Crediti d’imposta da DTA: chiarimenti su cessione e compensazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi avanzati da una società circa la possibilità di assolvere le proprie obbligazioni di versamento mediante compensazione con crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle cosiddette “DTA” (Deferred Tax Assets), ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 (Agenzia delle entrate, risposta 26 settembre 2025, n. 253).

In particolare, l’Istante pone diversi quesiti:
– se i crediti possano essere acquistati dalla Società, anche se non riveste la natura di intermediario finanziario;
– se siano acquistabili e cedibili anche in modo frazionato;
– se possano essere ceduti più volte;
– se siano compensabili nel Modello F24;
– se esistano tempistiche per la compensazione e se questa sia soggetta ai limiti dell’articolo 34 della Legge n. 388/2000;

– se le compensazioni siano soggette all’apposizione del visto di conformità;
– se eventuali eccedenze di credito dopo la compensazione siano a loro volta cedibili.

L’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019 disciplina la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti (con mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni).

La trasformazione avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti.

 

Il comma 2 dello stesso articolo 44-bis prevede che i crediti d’imposta così generati possano essere utilizzati secondo tre modalità:

  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • mediante cessione, ai sensi dell’articolo 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973,
  • mediante richiesta di rimborso.

L’Agenzia si concentra sulla possibilità per l’Istante di acquistare crediti da soggetti terzi. L’articolo 44-bis contempla due ipotesi di cessione: quella infragruppo (art. 43-ter) e quella verso terzi (art. 43-bis).

 

La norma dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Questa stessa norma prevede un “espresso divieto di ulteriore cessione“, stabilendo che “Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”. Di conseguenza, chi acquista un credito secondo questa modalità (il “cessionario”) potrà solo monetizzarlo tramite l’incasso delle somme oggetto di rimborso, senza avere la possibilità di utilizzarlo in compensazione né di cederlo ulteriormente.

 

Sulla base di queste premesse, riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle entrate concorda con l’Istante sull’assenza nella norma di qualsiasi limitazione soggettiva alla possibilità di cessione a soggetti terzi. Inoltre, tutti gli altri quesiti posti dall’Istante si ritengono “assorbiti” in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione dello stesso.

Modifiche al provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla vendita di titoli di accesso

Il provvedimento n. 356768/2025 dell’Agenzia delle entrate introduce modifiche al precedente provvedimento n. 223774/2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Il provvedimento n. 223774/2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro della cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

 

Avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea, l’Agenzia delle entrate ha disposto alcune modifiche al Capo II e al Capo VI.

In particolare, il provvedimento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal provvedimento.

 

Nel dettaglio, dunque, il documento apporta modifiche a specifiche sezioni del provvedimento del 2019. Le principali novità sono:

 

– Sostituzione del punto 4.3 – Identificazione dell’utente acquirente: Viene aggiornata la procedura di registrazione per l’utente che acquista online (“utente acquirente”). La nuova procedura prevede:

  • acquisizione dei dati: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo email e numero di cellulare, il sistema deve acquisire anche il “mezzo di comunicazione” scelto dall’utente per ricevere le informazioni di riscontro;
  • conferma della registrazione: la fase di conferma (“riscontro”) avviene utilizzando come strumenti sia il numero di telefono cellulare sia il “mezzo di comunicazione prescelto”. Tale modifica consente all’utente di ricevere una One Time Password (OTP) non solo tramite SMS, ma anche attraverso una chiamata vocale analogica al numero di cellulare dichiarato;
  • verifica e assegnazione: il sistema deve verificare che il numero di cellulare sia associato a un unico utente e assegnare “univoche credenziali di accesso”.

– Sostituzione del punto 12.4 – Procedura di idoneità semplificata e temporanea: per i sistemi di biglietteria già riconosciuti idonei dall’Agenzia secondo provvedimenti precedenti (del 2001, 2002 e 2008), viene introdotta una procedura semplificata per dichiarare la conformità alle nuove regole.
Questa procedura è valida per un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Il titolare del sistema deve presentare un’unica comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente:

– gli estremi del provvedimento di idoneità già ottenuto;

– una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che il sistema è conforme alle nuove prescrizioni del punto 4.3;

– una seconda dichiarazione che le modifiche apportate per la conformità “non ne inficiano il livello di garanzia fiscale”.

 

Questa semplificazione è stata introdotta per “consentire agli operatori l’adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo”.

 

– Sostituzione del punto 12.5 – Modalità di comunicazione: la comunicazione per la procedura semplificata deve essere firmata digitalmente e trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in una data che sia “antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato”.

 

– Sostituzione dell’Allegato A: Viene aggiornata e sostituita la versione delle “Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate”.