Le novità per i fondi Perseo-Sirio ed Espero

Comunicati gli aggiornamenti riguardanti la previdenza complementare dei lavoratori della PA, della sanità e della scuola (INPS, messaggio 5 settembre 2025, n. 2601).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le novità riguardanti i fondi Perseo-Sirio (lavoratori della PA e della sanità) ed Espero (lavoratori della scuola).

In particolare, il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l’autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. Più nel dettaglio, la modifica prevede l’applicazione, alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) destinate al fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati.

Di conseguenza, l’INPS segnala che è stato aggiornato l’applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare. La nuova versione dell’applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Invece, il Fondo Espero ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Tale comparto opera in modo analogo ai due comparti già attivi presso il Fondo stesso, ossia “Garanzia” e “Crescita”.

 

 

 

CCNL Scuola: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro per il personale amministrativo e tecnico Afam

Il 4 settembre si è tenuto un nuovo incontro all’ARAN per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica.
L’oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo (TA) delle istituzioni AFAM. Tra le proposte vi  è quella dell’orario settimanale fino a 48 ore, inclusi gli straordinari, per un periodo di sei mesi.

Secondo i sindacati, invece, sarebbe necessaria l’introduzione, in via sperimentale, della settimana lavorativa corta su quattro giorni.

Particolare attenzione è stata, infine, posta sulle condizioni lavorative degli accompagnatori al pianoforte e dei tecnici di laboratorio, al fine di migliorare  le loro condizioni lavorative in particolare modo porre delle modifiche sull’orario di lavoro settimanale di 36 ore (orario tipico del personale TA).

Riforma degli ordinamenti professionali: tre Decreti di Delega approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, rinviando l’esame di quello relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 Settembre 2025, n. 140).

Riforma dell’ordinamento forense

 

In particolare è stato approvato un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo introduce importanti novità per la professione di avvocato. Vengono ribaditi i principi di libertà e indipendenza dell’avvocato e viene ripristinato il giuramento professionale. Le attività di consulenza e assistenza legale sono considerate esclusive dell’avvocato se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.

La delega prevede che l’emanazione e l’aggiornamento del codice deontologico siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforza la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche per gli avvocati che operano in associazioni o società professionali.

Si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

 

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

 

Viene disciplinata la possibilità per gli avvocati di partecipare a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge mantiene l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità, ampliando il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato, aggiungendo cariche come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. La disciplina degli avvocati degli enti pubblici viene armonizzata, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

Riforma della disciplina generale degli ordinamenti professionali

 

Un altro disegno di legge delega il Governo per una revisione e un riordino organici delle normative vigenti sugli ordinamenti professionali. L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. La delega dovrà essere attuata entro 24 mesi. Tra gli aspetti principali si segnalano:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale

 

Il terzo testo mira a una ampia rimodulazione del sistema delle professioni sanitarie, riguardante sia l’aspetto formativo che quello ordinistico, con l’obiettivo primario di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di assicurare elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni del testo vi è una revisione complessiva del sistema formativo. Ciò implica un aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, finalizzato a renderli più consoni alle esigenze della sanità moderna e a integrarli con le nuove tecnologie.
In merito alla responsabilità professionale, il disegno di legge modifica la disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario per morte o lesioni personali. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, viene limitata ai soli casi di colpa grave. Questa limitazione è condizionata al rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico assistenziali, a patto che tali raccomandazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Infine, il testo introduce un nuovo articolo specifico sulla colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado.