CCNL Funzioni centrali: prosegue la trattativa per il rinnovo

L’Aran conferma le risorse disponibili, Fp-Cgil chiede garanzie anti inflazione e recupero del potere d’acquisto

Lo scorso 3 dicembre si è svolto, tra le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali e l’Aran, l’incontro di apertura della trattativa di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

Durante l’apertura dell’incontro l’Aran ha espresso l’auspicio di concludere il rinnovo in tempi ragionevoli ed ha ricordato gli elementi caratterizzanti dei contratti precedenti come la riforma dell’ordinamento professionale del CCNL 2019-2021 e il consolidamento degli istituti in quello del 2022-2024.
L’Agenzia ha, inoltre, confermato le risorse disponibili che saranno illustrate nel prossimo incontro.

Fp-Cgil ha sottolineato la necessità di compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni subita dai lavoratori del comparto nel triennio 2022-2024 e ha richiesto l’individuazione di meccanismi di salvaguardia per prevenire scostamenti tra l’inflazione programmata e quella effettiva registrata.

Il sindacato ha, inoltre, sollevato la questione del sistema di relazioni sindacali che tende all’esclusione, dai tavoli di confronto, delle Sigle non firmatarie dell’accordo e chiede, pertanto, il rafforzamento dei rapporti e la revisione della disciplina della titolarità e delle agibilità sindacali, riconoscendo il legame esistente tra rappresentatività certificata e partecipazione dei lavoratori. 

Gli altri temi discussi nell’incontro hanno interessato:

– la garanzia dell’applicazione, in tutte le amministrazioni, del nuovo ordinamento professionale con risorse dedicate;

– la tutela del lavoro agile;

– la garanzia della presenza di persone con disabilità nella pubblica amministrazione;

– l’impatto dell’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di garantire la formazione continua per rispondere alle sfide tecnologiche.

L’Aran, a chiusura dell’incontro, ha ribadito che spetta al CCNL e agli ACNQ (Accordi Collettivi Nazionali Quadro) disciplinare il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali ai tavoli di confronto.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 18 dicembre 2025.

Utilizzo credito da DTA da parte del cessionario: la compensazione non rientra tra le modalità consentite

Con la risposta del 4 dicembre 2025, n. 300, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA).

L’istante ha acquistato dalla crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010. I crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti all’istante ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’istante, in qualità di cessionaria, chiede se sia possibile utilizzare tali crediti da trasformazione delle DTA in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, chiede se sia possibile estendere al caso concreto l’orientamento espresso con la risoluzione n. 32/E/2025, resa nell’ambito della cessione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA operata ai sensi dell’articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019. L’istante chiede, inoltre, se sia corretto esporre i crediti ricevuti all’interno del quadro RU del Modello Redditi SC per consentire l’indicazione dell’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione.

 

L’Agenzia fa presente che l’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la cessione dei crediti, prevede che “le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi“. La norma stabilisce inoltre che “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione“.

 

Richiamando la risposta ad interpello n. 253/2025, in tema di cessione di crediti da DTA ex articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019, è stato chiarito che l’articolo 43-bis disciplina espressamente le cessioni dei crediti chiesti a rimborso e prevede l’altrettanto espresso divieto di ulteriore cessione.
Secondo l’orientamento già espresso “il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”. Tale principio è stato ribadito con la successiva risposta ad interpello n. 259/2025. In questa risposta è stato precisato che “l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”. Di conseguenza, la compensazione non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che ha acquistato il credito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.

 

L’Agenzia ritiene, dunque, che la possibilità di utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 un credito ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973 è esclusa nel caso di specie.

Convertito in legge il Decreto flussi: le novità

Modificati i termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto (Legge 1 dicembre 2025, n. 179).

L’aula del Senato ha dato la sua approvazione definitiva al D.L. n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, convertendolo, con modificazioni, nella Legge n. 179/2025 entrata in vigore il giorno 2 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre scorso, presenta tra le principali novità introdotte la modifica dei termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro 15 giorni – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Elevato a 15 giorni anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.
La conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all’articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
All’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
Riguardo agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, con una modifica all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), è stata introdotta la possibilità di destinare tali ingressi anche all’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (articolo 5 del D.L. n. 146/2025).