CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi
con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi
Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assos…
CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi
con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi
Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assos…
L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).
L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.
Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:
“Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;
“MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).
In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.
È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.
È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.
L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.
Forniti chiarimenti sull’efficacia dell’atto prima e dopo l’emanazione della convalida da parte dell’Ispettorato territorialmente competente (INL, nota 8 maggio 2024, n. 862).
L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida (articolo 55, comma 4, D.Lgs. n.151/2001). Infatti, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
In realtà, l’INL si era già occupato del tema fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni con le note n. 5296/2019, n. 5534/2019 e n. 4113/2020, ma questa volta l’Ispettorato si esprime proprio sulle tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca, in considerazione che il D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica.
L’efficacia delle dimissioni protette
Innanzitutto, l’INL sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia – nella fattispecie di cui all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente. Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida, ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (note n. 5296/2019 e 5534/2019).
Nel caso, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.
viale Fratelli Rosselli, 69
50144 Firenze (FI)
Telefono: 055/355772
Fax: 055/355774
Lo Studio fondato da Luciano Malavolti nel 1972, cresciuto con la professionalità dei propri dipendenti, si è consolidato nel 2009 con l’inizio dell’attività professionale del figlio Stefano Malavolti.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione". | |
cookielawinfo-checkbox-functional | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza". | |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari". | |
cookielawinfo-checkbox-performance | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici". | |
viewed_cookie_policy | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |