Carried interest: qualificazione come redditi di natura finanziaria

Con la risposta a interpello del 19 settembre 2023, n. 432, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al “carried interest” e alla possibilità che tale provento sia qualificato come reddito di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR.

L’articolo 60, comma 1, D.L. n. 50/2017  prevede che i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi.

 

La presunzione in questione è applicabile in presenza di determinate condizioni:

  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;

  • i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;

  • le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione».

L’Agenzia spiega  come la sussistenza dei richiamati requisiti sia garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ovvero la ratio dell’assimilazione di tali proventi ai redditi di natura finanziaria.

Nel caso di specie, l’Istante ha descritto una complessa struttura di investimento che prevede la sottoscrizione di quote ordinarie di un fondo e quote speciali di una limited partnership differente rispetto al soggetto emittente le quote ordinarie.

Tale articolazione, chiarisce l’Agenzia, non è conforme alle previsioni della norma in esame, la quale prevede espressamente che l’ammontare minimo dell’investimento debba essere parametrato non a un progetto con investimenti multipli, ma agli importi impegnati dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o con il patrimonio netto dell’emittente, nel caso di società o enti.

Inoltre, l’Agenzia rileva non conforme alla disciplina dell’articolo 60 la circostanza che la verifica della ricorrenza del requisito del rendimento minimo o hurdle rate debba essere operata con riferimento all’investimento effettuato dagli investitori nei ”fondi paralleli” e non, invece, con riferimento al rendimento  ritraibile dagli investitori che partecipano alla partnership che emette le quote speciali.

Un’ulteriore criticità risiede nella circostanza che la Società istante operi quale sub advisor del soggetto incaricato del supporto al soggetto gestore dei ”fondi paralleli”.

Le advisory company, infatti, intervengono sulle strategie di investimento e sulle relative scelte fornendo un supporto alla gestione che ne condiziona le decisioni, ma tale estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non può includere anche soggetti che forniscano servizi di supporto alle advisor company, vendendo così meno il nesso tra le scelte strategiche del management ed il risultato atteso dagli investitori.

Pertanto, l’Agenzia mette in atto un’analisi volta a verificare l’idoneità dell’investimento per determinare l’allineamento di rischi tra soci e management, consentendo di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria.
In particolare, nel caso di specie, assumono rilievo ai fini della qualificazione dei redditi di natura finanziaria, tre elementi:

  1. la presenza di investitori non manager tra gli aventi diritto ai proventi connessi alle  quote speciali;

  2. l’idoneità dell’investimento in termini di ammontare, incluso l’investimento in quote ordinarie, a garantire l’allineamento di interessi tra investitori e manager;

  3. la remunerazione dei manager adeguata per l’attività svolta.

Assumono, inoltre, rilievo le integrazioni contrattuali dirette a non limitare in alcun modo il rischio di perdita del capitale investito dai manager, allineando il profilo di rischio di questi ultimi con quello degli altri investitori.

Dunque, sulla base di quanto emerso a seguito delle predette modifiche, l’Agenzia giunge a ritenere che i redditi derivanti dall’investimento in quote speciali in esame possano costituire redditi di natura finanziaria.

Crediti d’imposta imprese energivore: beneficio emerso in relazione a una fattura di conguaglio

Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese energivore, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2023, n. 429).

L’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, tra cui il credito relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023­ all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Il credito, dunque, è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario. 

Fondamentale è che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

L’Agenzia, con la circolare n. 25/2022, ha già avuto modo di chiarire le condizioni per l’utilizzo in compensazione di tali crediti: cioè che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata si potessero considerare sostenute nel predetto trimestre e che il loro sostenimento fosse documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Nel caso di specie, l’istante ha riferito di aver ricevuto­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022, pervenuta dopo il termine decadenziale per effettuarne la comunicazione.

Per poter fruire del credito, pertanto, l’Agenzia ha suggerito di provare l’esistenza del sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ e di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater.

In particolare, tale comunicazione potrà essere presentata:

– senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis;

– versando la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997.

 

Infine, in merito all’utilizzo in compensazione di tale credito, l’Agenzia ha ricordato che:

  • la comunicazione dovrà necessariamente precedere l’utilizzo del credito;

  • la comunicazione non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023 ;

  • il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà “6969”.

 

 

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.